Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo Unico, regola gli aspetti generali della formazione in materia di sicurezza nei luogh
di lavoro, stabilendo gli obblighi relativi alle figure della sicurezza: RSPP, Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso aziendale,
RLS e lavoratori, qualsiasi sia la loro collocazione nell’organigramma aziendale
(siano essi dirigenti, preposti o lavoratori come definiti ai sensi dell’art. 2, del Testo Unico).
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze
e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici,
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi di validità della formazione.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette unità le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria. (Circolare n.12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
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